1. Gli strumenti finanziari assoggettati ad un ordinamento estero emessi da emittenti italiani devono dimostrare che non sussistono impedimenti di alcun genere all'esercizio di tutti i diritti relativi ai loro strumenti finanziari ammessi alla quotazione di Borsa.
2. Per l'ammissione degli strumenti finanziari di cui al comma 1, che hanno una rappresentazione cartolare, tale rappresentazione deve essere conforme alle norme in vigore nello Stato di emissione. Qualora la rappresentazione cartolare non sia conforme alle norme in vigore in Italia, la situazione dovrà essere resa nota al pubblico. |
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