RegolamentoDisclaimer

Articolo 2.1.3

Condizioni generali per l’ammissione

1.       Le società e gli enti emittenti devono essere regolarmente costituiti ed i loro statuti devono essere conformi alle leggi ed ai regolamenti ai quali le società e gli enti stessi sono soggetti.

 

2.       Gli strumenti finanziari devono essere:

a)      emessi nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione applicabile;

b)      conformi alle leggi ed ai regolamenti ai quali sono sottoposti;

c)      liberamente  negoziabili. Gli strumenti finanziari il cui trasferimento sia soggetto a restrizioni sono considerati liberamente negoziabili qualora la restrizione non comporti alcun rischio di perturbare il mercato;

d)      idonei ad essere oggetto di liquidazione mediante il servizio di liquidazione di cui all’articolo 69 del Testo Unico della Finanza ovvero, ove stabilito dalle disposizioni applicabili ai singoli comparti, attraverso omologhi servizi esteri sottoposti a vigilanza dalle autorità competenti dello Stato di appartenenza;

e)     idonei ad essere negoziati in modo equo, ordinato ed efficiente.

 



Ultimo aggiornamento:  18 Novembre 2008 - 15:37


      


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.

Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.