RegolamentoDisclaimer

Articolo 2.1.2

Competenze in materia di ammissione

1.       Gli strumenti finanziari di cui al precedente articolo possono essere ammessi da Borsa Italiana alla quotazione, su domanda dell’emittente, sempreché siano soddisfatte tutte le condizioni di cui ai Titoli 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4.

 

2.       Borsa Italiana può respingere la domanda di ammissione alla quotazione, con provvedimento motivato e comunicato tempestivamente all’interessato:

a)      se le caratteristiche dello strumento finanziario siano tali da far ritenere che non possa aver luogo la formazione di un mercato regolare;

b)      se, avendo altri strumenti finanziari già ammessi alla quotazione, l’emittente non adempie agli obblighi derivanti dalla stessa;

c)      se, essendo lo strumento finanziario già ammesso alla quotazione in un altro Stato, l’emittente non adempie agli obblighi derivanti dalla stessa;

d)      se la situazione dell’emittente sia tale da rendere l’ammissione contraria all’interesse degli investitori. A tal fine Borsa Italiana farà prevalentemente riferimento ai seguenti elementi: la presenza di gravi squilibri nella struttura finanziaria, un critico posizionamento competitivo nei principali settori di attività, l’evidenza di importanti fattori di incoerenza nel piano industriale e la carenza di elementi di riscontro delle ipotesi contenute nel piano medesimo.

 

3.      Borsa Italiana può respingere la domanda di ammissione alla negoziazioni relativa agli strumenti finanziari di cui all’articolo 2.1.1. comma 1, lettera d) e alle azioni di Investment Company e Real Estate Investment Companies, con provvedimento motivato e comunicato tempestivamente all’interessato, se non sono rispettate le condizioni di cui al comma 2, lettera a) e b) e c).

4.       Nel caso di ammissione alla quotazione di azioni di cui all’articolo 2.3.4, comma  9, Borsa Italiana, al fine di valutare l’elemento di cui al comma 2, lettera d), del presente articolo, farà prevalentemente riferimento alla presenza di gravi squilibri nella struttura finanziaria.

5.       Nel caso di ammissione alla quotazione di azioni di cui agli articoli 2.3.4, comma 10, e 2.3.1, comma 3, Borsa Italiana può respingere la domanda di ammissione alla negoziazione, con provvedimento motivato e comunicato tempestivamente all’interessato, se non sono rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2, lettere a), b) e c).

6.       Borsa Italiana può subordinare, nel solo interesse della tutela degli investitori, l’ammissione alla quotazione a qualsiasi condizione particolare che ritenga opportuna e che sia esplicitamente comunicata al richiedente.

7.      Possono essere ammessi alle negoziazioni, su domanda di un operatore aderente al mercato o su iniziativa di Borsa Italiana:

a)      gli strumenti finanziari di cui all’articolo 2.1.1 lettere a), b), f), h) ed i) già negoziati su un altro mercato regolamentato se sono rispettate le condizioni di cui all’articolo 57, comma 1, lettera h), del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971;

b)      gli strumenti finanziari emessi o garantiti da uno Stato membro dell’Unione Europea o emessi da organismi internazionali di carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri dell’Unione Europea.     

Per gli strumenti finanziari di cui all’articolo 2.1.1 lettere b), f), h) ed i) già negoziati su un altro mercato regolamentato la domanda può essere presentata anche dall’emittente se sono rispettate le condizioni di cui all’articolo 57, comma 1, lettera h) del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971.

8.       Borsa Italiana può respingere la domanda di ammissione alla negoziazione, con provvedimento motivato e comunicato tempestivamente all’interessato, se non sono rispettate le condizioni di cui al comma 2, lettera a) e b) e, in relazione agli strumenti di cui al comma 7, lettera a), le ulteriori condizioni indicate nell’articolo 2.2.45.

9.       Per gli strumenti finanziari emessi da Borsa Italiana le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate dalla Consob, per quanto applicabile.

 

 



Ultimo aggiornamento:  25 Ottobre 2011 - 16:32


      


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