Articolo 2.1.1

Ambito di applicazione

1.       La presente Parte del Regolamento disciplina l'ammissione alla quotazione su domanda dell’emittente dei seguenti strumenti finanziari emessi da società o enti nazionali o esteri, nonché da Stati o enti sovranazionali:

a)      azioni, certificati rappresentativi di azioni e altri titoli di capitale di rischio;

b)      obbligazioni, euro-obbligazioni e altri titoli di debito;

c)      warrant e altri titoli ad essi assimilabili;

d)      quote di fondi chiusi;

e)      strumenti derivati cartolarizzati;

f)       obbligazioni strutturate;

g)      titoli di Stato;

h)      asset backed securities;

i)      obbligazioni bancarie garantite

j)      quote o azioni di OICR aperti.

 

2.       La presente Parte del Regolamento disciplina altresì l’ammissione alle negoziazioni di cui all’articolo 2.1.2, comma 7.



Ultimo aggiornamento:  13 Gennaio 2010 - 15:33


   


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