1. La presente Parte del Regolamento disciplina l'ammissione alla quotazione su domanda dell’emittente dei seguenti strumenti finanziari emessi da società o enti nazionali o esteri, nonché da Stati o enti sovranazionali: a) azioni, certificati rappresentativi di azioni e altri titoli di capitale di rischio; b) obbligazioni, euro-obbligazioni e altri titoli di debito; c) warrant e altri titoli ad essi assimilabili; d) quote di fondi chiusi; e) strumenti derivati cartolarizzati; f) obbligazioni strutturate; g) titoli di Stato; h) asset backed securities; i) obbligazioni bancarie garantite j) quote o azioni di OICR aperti.
2. La presente Parte del Regolamento disciplina altresì l’ammissione alle negoziazioni di cui all’articolo 2.1.2, comma 7. |
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