RegolamentoDisclaimer

Articolo 1.3

Definizioni

“AIM Italia”

indica il sistema multilaterale di negoziazione gestito e organizzato da Borsa Italiana;

 

“Ammissione alla quotazione ufficiale”

 

indica l’ammissione alla quotazione ufficiale di borsa;

“Ammissione alla quotazione”

 

indica l’ammissione alla quotazione ufficiale, nonché l’ammissione alle negoziazioni su un mercato regolamentato;

 

 

“Ammissione alle negoziazioni su un mercato regolamentato”

 

indica l’ammissione alle negoziazioni su un mercato regolamentato, effettuata ai sensi della Direttiva n. 2004/39/CE (MiFID),  su domanda dell’emittente;

“Asta di apertura”

indica (nei mercati MTA, MIV, ETFplus, SeDeX, MOT e IDEM) la modalità di negoziazione che prevede l’immissione, la modifica e la cancellazione di proposte di negoziazione in un determinato intervallo temporale (pre-asta) al fine della conclusione di contratti in un unico momento futuro (apertura) e a un unico prezzo (prezzo di asta di apertura, o prezzo di apertura);

 

“Asta di chiusura”

Indica (nei mercati MTA, MIV, ETFplus ,SeDeX e MOT) la modalità di negoziazione che prevede l’immissione, la modifica e la cancellazione di proposte di negoziazione in un determinato intervallo temporale (pre-asta) al fine della conclusione di contratti in un unico momento futuro (chiusura) e a un unico prezzo (prezzo di asta di chiusura);

 

“Avviso di Borsa Italiana” o “Avviso”

 

indica la pubblicazione redatta e diffusa quotidianamente da Borsa Italiana S.p.A. contenente le informazioni che hanno rilevanza per il funzionamento del mercato;

 

“Book di negoziazione” o “book”

indica il prospetto video sul quale sono esposte, nelle diverse fasi di mercato, le proposte di negoziazione con indicazione delle loro caratteristiche;

 

“borsa”

indica una borsa valori nella quale ha luogo la quotazione ufficiale di strumenti finanziari ai sensi della Direttiva 2001/34/CE o, nel caso di paesi non appartenenti all’Unione Europea, un mercato regolamentato e sorvegliato da autorità riconosciute dai poteri pubblici, funzionante in modo regolare, direttamente o indirettamente accessibile al pubblico e definito con un termine equivalente a “borsa” dalla legislazione locale;

 

“Borsa Italiana”

 

indica la società di gestione “Borsa Italiana S.p.A”;

“Codice di Autodisciplina”

indica il Codice di Autodisciplina delle società quotate italiane, promosso da Borsa Italiana e pubblicato nel marzo 2006;

 

“Coefficiente delta”

indica il coefficiente, calcolato con il modello di valutazione Black & Scholes, che esprime la variazione del prezzo di un contratto di opzione a fronte di variazioni del valore dell’indice o dello strumento finanziario sottostante;

 

“Consob”

indica la Commissione nazionale per le società e la borsa;

 

“Emittente AIM Italia”

Indica l'emittente ammesso alle negoziazioni sul mercato AIM Italia da almeno 18 mesi;

 

“Enti locali”

indicano le regioni, le province, i comuni, le unioni di comuni, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e i consorzi tra enti locali territoriali di cui all’articolo 2, D.Lgs. 267/2000, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

 

“EMS” (Exchange Market Size)

indica il quantitativo, definito in termini di numero di strumenti finanziari, relativo a ciascun titolo negoziato, calcolato e diffuso da Borsa Italiana;

 

Executable quote

Indica la tipologia di proposta che deve essere utilizzata dagli operatori specialisti operanti sui mercati MTA, MIV, MOT, SEDEX ed ETFplus in adempimento degli obblighi previsti dal Regolamento. Tale tipologia di proposta con un’unica transazione consente l’aggiornamento di entrambe le quotazioni in acquisto e in vendita immesse dall’operatore specialista;

 

“Fondi chiusi”

indicano i fondi comuni di investimento mobiliare o immobiliare di tipo chiuso autorizzati alla commercializzazione in Italia;

 

“Gruppo”

Indica, a seconda dei casi:

-          l’insieme di imprese incluse nel bilancio consolidato di un’impresa capogruppo ai sensi dell’articolo 25 del Decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127;

-          i soggetti italiani ed esteri appartenenti al gruppo della SIM ai sensi dell’articolo 11 del T.U.F.;

-          i soggetti italiani ed esteri appartenenti al gruppo bancario ai sensi dell’articolo 60 del T.U.B.

 

"Guida ai Parametri

 

 

 

indica il documento di accompagnamento al Regolamento e relative Istruzioni, di carattere tecnico-operativo, contenente la disciplina relativa ai parametri di controllo delle negoziazioni e ai parametri di quantità delle proposte di negoziazione; la Guida ai Parametri è comunicata tramite Avviso e messa a disposizione sul sito internet di Borsa Italiana;

 

“Interconnessione”

indica il collegamento ai mercati, per il tramite di operatori ammessi alle negoziazione, di clienti degli operatori ammessi, di unità organizzative degli stessi diverse da quelle adibite allo svolgimento delle attività di negoziazione nei mercati e di liquidazione e controllo delle medesime nonché di sistemi automatici di generazione degli ordini, anche se installati presso unità organizzative degli operatori ammessi;

 

“Investitori istituzionali in capitale di rischio”

 

Indicano i soggetti che svolgono, stabilmente e professionalmente, attività di investimento in capitale azionario, attraverso l’assunzione, la gestione e la cessione di partecipazioni in società non quotate;

 

“Investitori professionali”

indicano i soggetti di cui all'allegato II, parte 1 e 2, della direttiva 2004/39/CE (MiFID);

 

“Investment Companies”

indica quelle società la cui politica di investimento prevede un sufficiente livello di diversificazione e il cui oggetto sociale esclusivo prevede l’investimento, in base alla propria politica di investimento, in partecipazioni di maggioranza o minoranza di società quotate e non quotate ovvero in strumenti finanziari, rami di azienda o complessi aziendali nonché le relative attività strumentali;

 

“Istruzioni”

Indicano le disposizioni di attuazione del presente Regolamento di cui all’articolo 1.1, comma 3;

 

“Mercati”

Indicano i mercati regolamentati, ovvero i relativi comparti, organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.;

 

“Mercati regolamentati”

 

Indicano i mercati iscritti nell’elenco di cui all’articolo 63, comma 2, e nella sezione di cui all’articolo 67, comma 1, del Testo Unico della Finanza;

 

“Mercato regolamentato europeo di riferimento”

Indica il mercato, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera j) della direttiva 2003/71/CE, di prima quotazione degli strumenti finanziari o, nel caso l'ammissione alla quotazione sia avvenuta contestualmente su più mercati, quello più liquido;

 

“Mercato “After Hours” (TAH)”

Indica il comparto di mercato in cui si negoziano in orari differenti da quelli stabiliti per il mercato MTA e per il mercato SeDeX, azioni quotate che presentano i requisiti di liquidità stabiliti da Borsa Italiana, nonché strumenti finanziari derivati cartolarizzati negoziati nel mercato SeDeX su richiesta dell’emittente;

 

 

“Mercato degli strumenti derivati” o “IDEM”

 

indica il mercato di borsa in cui si negoziano contratti futures e contratti di opzione aventi come attività sottostante strumenti finanziari, tassi di interesse, valute, merci e relativi indici;

 

 

 

“Mercato telematico azionario” (MTA)

indica il comparto di mercato in cui si negoziano azioni, obbligazioni convertibili, warrant, diritti di opzione;

 

"Mercato telematico degli investment vehicles" (MIV)

indica il comparto di mercato in cui si negoziano azioni di Investment Companies e Real Estate Investment Companies o degli  strumenti finanziari di SIV e quote di fondi chiusi quotati in Borsa;

 

“Mercato telematico degli OICR aperti e degli strumenti finanziari derivati cartolarizzti” (ETFplus)

 

indica il comparto di mercato in cui si negoziano gli strumenti finanziari indicati all'articolo 4.5.1 (a titolo esemplificativo ETF, exchange traded commodities, exchange traded notes, ecc.);

 

“Mercato telematico dei securitised derivatives (SeDeX)”

 

Indica il comparto in cui si negoziano gli strumenti indicati all'articolo 4.2.1 (a titolo esemplificativo covered warrant e certificates);

 

“Mercato telematico delle obbligazioni” (MOT)

 

indica il comparto di mercato in cui si negoziano obbligazioni diverse da quelle convertibili, titoli di Stato, euro-obbligazioni, obbligazioni di emittenti esteri, ABS e altri titoli di debito;

 

“Modello di valutazione di Black & Scholes”

 

indica il modello con il quale viene determinato il prezzo di un contratto di opzione, call e put, sulla base del valore della volatilità implicita imputato dagli operatori market maker;

 

“Monte Titoli S.p.A”

Indica la società di gestione accentrata di cui all’articolo 80 del Testo Unico della Finanza, nonché la società autorizzata alla gestione del servizio di liquidazione di cui all’articolo 69 del T.U.F.;

 

“Negoziatore”

indica, a seconda dei casi:

a)     il soggetto addetto all’attività di negoziazione diretta nei mercati;

b)    il soggetto addetto al controllo degli ordini inoltrati dalla clientela attraverso sistemi di interconnessione;

 

“Negoziazione continua”

indica, nei mercati MTA, MIV (ove prevista) SeDeX, TAH, MOT, ETFplus e IDEM, la modalità di negoziazione che prevede l’inserimento, la modifica e la cancellazione di proposte di negoziazione al fine della conclusione, immediata o futura, di contratti;

 

“Operatore specialista nel segmento Star” o “specialista Star” o “specialista”

 

Indica l’operatore che, per il mercato MTA, svolge le funzioni indicate negli articoli 2.3.5 e 4.1.11;

“Operatore specialista del mercato “After Hours” o “operatore specialista del mercato TAH” o “specialista del mercato TAH”

 

Indica l’operatore che si impegna a sostenere la liquidità degli strumenti finanziari per i quali ha fatto richiesta con liquidità inferiore a quella stabilita da Borsa Italiana, negoziati nel mercato “After Hours”;

 

 

“Operatore specialista sul mercato MTA” o “specialista sul mercato MTA”

 

indica l’operatore di cui all’articolo 4.1.13ì2 che, su incarico dell’emittente, si impegna a sostenere la liquidità degli strumenti finanziari negoziati  sul mercato MTA escluso il  segmento Star e l'operatore che, anche senza incarico dell'emittente, si impegna a sostenere la liquidità delle azioni di emittenti di diritto estero ammesse ai sensi dell'articolo 2.1.2, comma 7, lettera a) e negoziate in uno specifico segmento;

 

 

“Operatore specialista del mercato telematico dei securitised derivatives” o “specialista sul  mercato SeDeX”

 

indica l’emittente che si impegna a sostenere la liquidità degli strumenti finanziari negoziati nel mercato SeDeX o il soggetto terzo a ciò specificamente incaricato;

 

“Operatore specialista del mercato telematico delle obbligazioni” o “specialista sul MOT”

 

Indica l’operatore che si impegna a sostenere la liquidità degli strumenti finanziari negoziati nel mercato MOT;

 

“Operatore specialista sul mercato MIV" o "specialista sul mercato MIV"

 

Indica l’operatore che si impegna a sostenere la liquidità delle quote di fondi chiusi  o delle azioni di Investment Companies e delle Real Estate Companies o degli strumenti finanziari di SIV di cui  agli articoli  2.3.17 e 4.6.5;

 

“Operatore specialista sul mercato ETFplus”

 

Indica l’operatore che si impegna a sostenere la liquidità degli strumenti finanziari negoziati nel mercato ETFplus  e svolge le funzioni di cui all'articolo 4.5.10;

 

“Operatore specialista del mercato IDEM” o “specialista sull’IDEM”

 

Indica l’operatore, diverso dal market maker, di cui all’articolo 4.7.14, che si impegna a sostenere la liquidità degli strumenti finanziari negoziati nel mercato IDEM;

 

“Operatori” o “operatori ammessi alle negoziazioni”

Indica i soggetti di cui all’articolo 3.1.1 ammessi da Borsa Italiana, ai sensi dell’articolo 64 del Testo Unico della Finanza, alle negoziazioni sui mercati organizzati e gestiti dalla stessa Borsa Italiana;

 

“Operatori market maker”

 

Indicano gli operatori iscritti nell’elenco di cui all’articolo 4.7.13;

 

“Organismi di investimento collettivo del risparmio” o “OICR”

 

Indicano i fondi chiusi e gli OICR di tipo aperto;

 

“Organismi di investimento collettivo del risparmio di tipo aperto” o “OICR aperti”

 

Indicano i fondi comuni di investimento di tipo aperto e le Sicav, di diritto italiano o estero, autorizzati alla commercializzazione in Italia;

 

“Parametri”

Indicano, ai fini della vigilanza sui mercati, di cui al Titolo 4.9:

a)     condizioni specifiche di immissione e di esecuzione delle proposte di negoziazione dal punto di vista delle loro caratteristiche di prezzo, tempo e quantità;

b)    limiti alle variazioni massime dei prezzi dei contratti che possono essere conclusi, calcolate con riferimento a prezzi di altri contratti o di proposte di negoziazione presenti sul mercato;

c)     orari di avvio o di conclusione, nonché di durata, delle fasi di negoziazione o della sospensione delle negoziazioni;

 

“Parità/multiplo”

 

Indica il numero di attività sottostanti per ciascun strumento finanziario derivati cartolarizzato negoziato nel mercato SeDeX ;

 

“Prezzi migliori (Proposte a ...)”

 

Indica, con riferimento al prezzo di una determinata proposta:

a)    qualsiasi prezzo superiore se la proposta è in acquisto;

b)    qualsiasi prezzo inferiore se la proposta è in vendita.

Analogamente, i prezzi peggiori sono quelli inferiori se in acquisto e superiori se in vendita.

Per gli strumenti finanziari i cui prezzi esprimono tassi di interesse il significato dei prezzi migliori o peggiori è invertito rispetto alle definizioni sopra esposte;

 

“Prezzo di asta di apertura” o “prezzo di apertura”

Indica  nei mercati MTA, MIV, SeDeX, ETFplus e MOT, il prezzo al quale vengono conclusi i contratti nella fase di apertura; nel caso in cui su uno strumento finanziario si svolgano in una seduta di Borsa più di una fase di asta, il prezzo di asta di apertura è il prezzo venutosi a determinare al termine della prima fase d’asta;

 

“Prezzo di asta di chiusura”

Indica, nei mercati MTA, MIV, SeDeX, ETFplus e MOT il prezzo al quale vengono conclusi i contratti in asta di chiusura;

“Private Equity backed” (PEb)"

indica le società nel cui capitale sociale siano presenti – da almeno 2 anni – uno o più investitori istituzionali in capitale di rischio con una partecipazione pari ad almeno il 30%, anche in forma congiunta;

 

“Proposta di negoziazione” o “proposta”

Indica l’ordine di acquisto o di vendita, per conto di terzi o in conto proprio, immesso dagli operatori nei mercati MTA,  MIV, SeDeX, TAH, MOT, ETFplus o IDEM, contenente i dati e le informazioni necessarie per la sua visualizzazione ed esecuzione;

 

“Quantitativo minimo di negoziazione” o “lotto minimo (negoziabile)”

Indica

- il valore nominale minimo negoziabile di obbligazioni, obbligazioni convertibili, titoli di Stato, euro-obbligazioni, obbligazioni bancarie garantite e ABS;
- il numero minimo negoziabile degli altri strumenti finanziari.

Qualora venga fissato un lotto minimo, possono essere negoziati nei rispettivi mercati solo quantitativi multipli del lotto medesimo;

“Real Estate Investment Companies”

Indica le società per azioni la cui politica di investimento prevede un sufficiente livello di diversificazione e che svolgano in via prevalente attività di investimento e/o locazione in campo immobiliare che hanno le caratteristiche stabilite nel Regolamento;

 

“Regolamento approvato con delibera  Consob n.  11971”

Indica la delibera Consob del 14 maggio 1999, n. 11971, che approva il “Regolamento recante norme di attuazione del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  in materia di emittenti ”;

 

“Regolamento approvato con delibera Consob n. 16191" o "Regolamento Mercati Consob"

Indica la delibera Consob del 29 ottonbre 2007, n. 16191,  "Adozione del regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di mercati”;

 

“Reverse merger”

Indica le operazioni di fusione di cui all’articolo 117 bis del TUF;

 

"Sede di negoziazione"

Indica i mercati regolamentati, i sistemi multilaterali di negoziazione e gli internalizzatori sistematici di cui rispettivamente all’articolo 1, comma 1, lettera w-ter, all’articolo 1, comma 5-octies e all’articolo 1, comma 5-ter del Testo Unico della Finanza;

 

“Segmento di mercato”

Indica la suddivisione degli strumenti finanziari negoziati nei mercati MTA, MIV, SeDeX, ETFplus, MOT e IDEM in gruppi omogenei dal punto di vista delle modalità e degli orari di negoziazione;

 

“Segmento Professionale del mercato MIV” o “Segmento Professionale”

Indica il segmento del mercato MIV nel quale sono negoziate le SIV, le società derivanti da operazioni di acquisizioni perfezionate da SIV nonché le Investment Companies o le Real Estate Investment Companies, trasferite ai sensi dell’articolo 4.6.2 del Regolamento; tale segmento è accessibile solo a investitori professionali;

 

“Serie”

Indica, per il mercato IDEM, gli strumenti finanziari relativi alla stessa attività (strumento) sottostante che hanno la stessa scadenza e attribuiscono, nel caso delle opzioni, la stessa facoltà e hanno il medesimo prezzo di esercizio;

 

"Servizio di liquidazione”

 

Indica il servizio di compensazione e liquidazione su base netta e il servizio di liquidazione su base lorda di cui all’articolo 69, comma 1, del Testo Unico della Finanza;

 

“SIIQ”

Indica le società che abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 120, della legge n. 296/2006, e che abbiano assunto la relativa qualifica;

 

“Sistema di compensazione garanzia”

Indica i sistemi previsti dagli articoli 70 del Testo Unico della Finanza oppure i sistemi esteri di compensazione e garanzia con i quali sono in essere collegamenti;

 

“Sistemi di generazione automatica degli ordini” o “Program trading”

 

“SIV” o “Special Investment Vehicles”

Indica i sistemi di generazione e immissione automatica di ordini, sulla base di parametri predeterminati in relazione all’andamento dei mercati;

 

Indica quelle società la cui politica di investimento non prevede un livello sufficiente di diversificazione e il cui oggetto sociale esclusivo prevede l’investimento in via prevalente in una società o attività nonché le relative attività strumentali. Indica inoltre quelle società la cui politica di investimento si caratterizza in termini di particolare complessità;

 

“Società di gestione”

 

Indica la società di gestione dell’OICR aperto o chiuso;

“Società di revisione”

Indica una società di revisione iscritta all’albo speciale di cui all’articolo 161 del Testo Unico della Finanza, ovvero ai sensi della corrispondente disciplina di diritto estero applicabile;

 

“Strumenti finanziari emessi sulla base di un programma”

Indica le obbligazioni, o gli strumenti finanziri derivati cartolarizzati che possono essere emessi sulla base di un programma di emissione utilizzando la procedura di ammissione prevista all’articolo 2.4.6 del Regolamento;

 

“Testo Unico Bancario”

Indica il Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 “Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”;

 

“Testo Unico della Finanza”

Indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52";

 

“Tick”

 

Indica il valore minimo di scostamento dei prezzi delle proposte di negoziazione, determinato nelle Istruzioni, per ciascuno degli strumenti finanziari negoziabili nei mercati;

 

“Vigilanza prudenziale”

 

Indica la vigilanza da parte di un’autorità pubblica o privata sul rispetto di regole, emanate dalla stessa autorità o comunque previste, in materia di adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, partecipazioni detenibili, organizzazione amministrativa e contabile, controlli interni e sulla verifica del rispetto di tali regole;

 

“X-TRM”

Indica il servizio di Riscontro e Rettifica Giornaliero tramite il quale le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari sono inviate al servizio di liquidazione gestito da Monte Titoli S.p.A. oppure a servizi di liquidazione esteri;




Ultimo aggiornamento:  11 Luglio 2007 - 11:30


  


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