Evasione: il punto di vista legale

Giuseppe Alessandro Galeano



Partner di CBA Studio Legale e Tributario



15 Feb - 18:31

I successi della lotta all'evasione hanno incoraggiato l'uso dello scudo

“Dieci anni fa lo scudo sembrò soltanto una manovra per fare cassa, ma oggi il contesto internazionale è cambiato radicalmente. Manovre simili al nostro scudo fiscale sono state varate anche in Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti: oggi si respira un clima diverso. È stato, però, soprattutto l’inasprimento delle norme italiane in materia di lotta all’evasione che ha fatto capire che stava cambiando tutto anche qui”. Giuseppe Alessandro Galeano, partner di CBA Studio Legale e Tributario e membro del comitato legale e fiscale dell'Associazione Italiana del Private Equity e Venture Capital, pone l’accento sul diverso atteggiamento delle autorità italiane e sui risultati della lotta all’evasione per spiegare il successo dell’ultimo scudo fiscale.

“Alcuni accertamenti eccellenti, come quelli di sportivi e artisti "scoperti" dal Fisco, hanno fatto capire che l’atteggiamento delle autorità preposte alla lotta all’evasione era cambiato, che l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza hanno ormai sviluppato degli strumenti e delle competenze che non permettevano più all’evasore italiano di essere sicuro di farla franca. In un Paese che finora era stato molto “timido” con chi evadeva le tasse, questo ha cambiato anche l’approccio allo scudo fiscale”.

Da cosa si è compreso che era cambiato l’atteggiamento del Fisco nei confronti dell’evasione?

“Innanzitutto oggi la norma impone al cittadino di dimostrare che i capitali detenuti nei paradisi fiscali - quindi non solo alle Cayman, ma anche in Svizzera, a San Marino o nel Principato di Monaco - non sono frutto di evasione. Per chi mantiene dei capitali in questi paesi violando le norme sul monitoraggio fiscale in un certo senso c’è una “presunzione di colpevolezza” salvo che non si dimostri la legittimità di queste posizioni.

C’è stato però, come diceva, anche un inasprimento delle sanzioni contestualmente all’introduzione di questo scudo fiscale...

Con l’introduzione dello scudo fiscale le sanzioni sono state raddoppiate: oggi l’esborso è compreso tra il 200 e il 400% delle imposte non versate. È stato un fattore molto importante. Per fare un esempio, se un contribuente ha in un conto corrente situato in un paradiso fiscale, detenuto in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale, 10 milioni di euro dovrà pagare il 40-43%, a titolo di imposte, e quindi circa 4 milioni di euro. Il raddoppio della sanzione introdotto con lo scudo mi porterà quindi a pagare almeno altri 8 milioni di euro oltre le imposte: in totale si rischia di versare più di quanto individuato all’estero e posto sotto sequestro dalle autorità fiscali. Vogliamo confrontare tutto questo con un’aliquota del 5% e quindi con il pagamento di soli 500 mila euro per la regolarizzazione della posizione?

Che peso hanno avuto il raddoppio dei tempi dell’accertamento e l’anonimato nel caso italiano?

Il decreto del 30 dicembre scorso, quando già la prima tornata dello scudo ter era terminata, ha portato da 4 a 8 anni i tempi dell’accertamento di violazioni della normativa sul monitoraggio fiscale per i periodi di imposta ancora aperti: in parole semplici il Fisco si è preso altri 4 anni per indagare sulle posizioni aperte, inviando un ulteriore segnale di rigore. Non credo però che questo fattore sia stato determinante per il successo dello scudo anche perché successivo alla chiusura della prima finestra di adesione.

Ritengo invece, molto rilevante la presenza dell’anonimato. Questa caratteristica dello scudo, che è una differenza importante tra il nostro provvedimento e quello degli altri paesi, consente ad un soggetto che ha creato all’estero fondi non dichiarati di scudare la propria posizione, senza rischiare di mettere in evidenza eventuali illeciti commessi a livello societario.

Rientrata gran parte dei capitali con la prima parte dello scudo fiscale, questa proroga dovrebbe servire a regolarizzare situazioni più complesse come quelle di opere d’arte, immobili o altri beni fisici ancora all’estero. Avete incontrato maggiori difficoltà in questo caso?

Senz’altro. La regolarizzazione di beni immobili ubicati in Svizzera o fuori dall'Unione Europea in generale in certi casi ci è apparsa persino impossibile. Il rimpatrio giuridico di un immobile ubicato fuori dalla comunità europea, per esempio, rimaneva un’operazione di difficile esecuzione, anche a causa della poca chiarezza sugli strumenti che si potevano utilizzare. Alcune indicazioni di Assofiduciaria del 5 febbraio formulate in concerto con l’Agenzia delle Entrate sul mandato di gestione immobiliare per le fiduciarie ci ha però permesso, in un secondo momento, di estendere anche ai beni immobili i vantaggi dello scudo fiscale.

Pensa davvero che i capitali rientrati favoriranno una ripatrimonializzazione delle aziende o favoriranno solo nuove speculazioni? Parlando con alcuni gestori abbiamo notato che molti dei fondi rientrati vengono reinvestiti in strumenti finanziari...

Sicuramente gli imprenditori con risorse non dichiarate all’estero che hanno bisogno di ricapitalizzare l’azienda hanno ottenuto uno strumento in più, ma consideri che molti dei capitali rientrati sono riconducibili a trasferimenti all’estero che risalgono a molti anni fa e che quindi probabilmente saranno affidati a dei gestori finanziari.

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