I destinatari

A chi si rivolge



29 Gen - 12:08


Lo scudo fiscale è uno strumento che permette di monitorare e regolarizzare attività finanziarie detenute all’estero in violazione delle attuali norme sul monitoraggio fiscale. Tramite una sanzione ridotta del 5% entro il 15 dicembre, del 6% entro il 28 febbraio 2010 e del 7 per cento entro il prossimo 30 aprile si è deciso dunque di permettere di rimpatriare i capitali detenuti fuori confine da una pluralità di soggetti. Il provvedimento è inteso come rivolto principalmente alle persone fisiche, ma alcune eccezioni sono previste.

Le persone fisiche, sia in quanto tali che in quanto detentrici di redditi autonomi o d’impresa, potranno dunque rimpatriare i capitali detenuti all’estero in forma anonima senza incorrere nel pericolo di ulteriori accertamenti o imposizioni fiscali, ma versando un’aliquota compresa tra il 5 e il 7% a seconda del periodo di ricorso a questo strumento.

Lo scudo fiscale potrà inoltre essere utilizzato anche dalle società semplici e dalle associazioni professionali che sono trattate in tutto e per tutto come le persone fisiche. In questi casi potranno dunque utilizzare la protezione dello scudo fiscale sia i soci o associati in relazione ai propri redditi, che la stessa società o associazione in relazione all’Irap in quanto soggetti autonomi d’imposta ai fini del tributo. I benefici dello scudo fiscale sono dunque estesi anche gli enti non commerciali.

Parzialmente diverso è invece il caso delle società di persone. Per queste se i soci possono beneficiare dello scudo fiscale per quanto riguarda i propri redditi, la società in sé invece non può accedere ai vantaggi dello scudo ter e dunque, in caso di accertamenti futuri, dovrà versare l’Irap corrispondente agli utili eventualmente non dichiarati, mentre i soci sugli stessi utili potranno opporre lo scudo fiscale.

Sono escluse dallo scudo anche le società di capitali, tuttavia i singoli soci che le partecipano possono partecipare ai benefici del provvedimento. Al riguardo è utile evidenziare che l’anonimato consente ai soci di dichiarare anche utili di società di capitali illecitamente detenuti all’estero senza fornire indizi in merito a eventuali reati commessi in concomitanza da parte dalle stesse società di capitali. Per queste rimangono attivi gli strumenti di indagine messi a disposizione dal legislatore precedentemente allo scudo fiscale.

Da evidenziare infine che lo scudo fiscale è rivolto anche alle associazioni equiparate ai sensi dell’articolo 5 del Tuir e alle impresse estere collegate o controllate di cui agli articoli 167 e 168 del Tuir (norme sulle Controlled Foreign Companies).

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