Lo scudo fiscale fermamente sostenuto dal governo ha trovato in più di un’occasione fredda la Corte dei Conti che già nel luglio del 2009 ha espresso delle riserve sul provvedimento. Già la Banca d’Italia aveva evidenziato in una rilevazione di metà febbraio che quasi il 60% dei patrimoni regolarizzati dallo scudo fiscale era rimasto all’estero.
Più volte però dei rilievi sono stati messi nero su bianco anche dalla Corte dei Conti. In una recente relazione i magistrati contabili esprimono perplessità sugli introiti dello scudo fiscale e in generale sulla sua efficacia. La relazione tecnica che accompagna il dl 194/2009 (il cosiddetto decreto mille proroghe) offrirebbe “una visione incompleta circa l’impatto sul gettito dei provvedimenti adottati”.
In particolare la relazione tecnica “pur ritenendo che la riapertura possa tradursi in ulteriori introiti per l’erario, si astiene dal quantificarli, chiarendo che essi affluiranno, così come era previsto nella precedente versione, all'apposita contabilità speciale per essere riversati all'entrata del bilancio dello Stato”. Secondo la Corte questa prudenza è motivata da alcuni fattori di incertezza persistenti, tuttavia la magistratura contabile sottolinea, come già fatto in una relazione dello scorso 17 dicembre, che tutte le disposizioni con le relative stime di gettito relative al contrasto ai paradisi fiscali, agli arbitraggi fiscali internazionali e, in sede di conversione, allo scudo fiscale appaiono insistere sulla medesima base imponibile e sono legate tra loro quindi da un rapporto di alternatività. Sarebbe dunque urgente un intervento per evitare che gli stessi introiti vengano direzionati su diversi capitoli di spesa con l’immancabile conseguenza di un ammanco.
I sospetti della Corte dei Conti si aggravano, però, quando nella sua relazione l’organo dello Stato scrive che: “Va considerato come, per effetto dei meccanismi preclusivi all’accertamento propri della sanatoria, alle entrate già conseguite entro l’originario termine del 15 dicembre 2009 ed a quelle che, con ogni probabilità, affluiranno per effetto della riapertura del termine ora disposta, si avranno minori entrate dall’attività di accertamento e controllo. Infatti, non si può escludere che in un certo numero di casi i risultati positivi delle indagini sviluppate dall’amministrazione finanziaria nel corso degli anni 2010 e seguenti non potranno tradursi in atto di accertamento a causa delle disposizioni ostative di cui all’art. 13-bis citato”. Il timore è insomma che l’uovo di oggi non valga la gallina di domani, anche se qualche osservatore sottolinea che i patrimoni scudati cominciano comunque da subito a pagare le tasse dovute e quindi in qualche modo escono dalla zona grigia dell’evasione fiscale. Di certo, però, ancora una volta lo scudo fiscale fa discutere.
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