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Formazione e il concetto di apprendimento permanente


La nuova riforma del lavoro punta a promuovere una serie di politiche attive, di servizi per l’impiego e la formazione professionale. L’area di confine tradizionale tra fase di formazione e di lavoro viene cancellata dal nuovo concetto di apprendimento permanente che, in linea con le indicazioni provenienti da Bruxelles, prevede una serie di novità.

Con il concetto di apprendimento permanente si intende “qualsiasi attività intrapresa dalle persone in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale”.  E’ un concetto che chiama in causa direttamente lo Stato, le Regioni, le parti sociali, i territori. Il suo peso nel nuovo quadro normativo di regolazione del mondo del lavoro è confermato dallo spazio ad esso dedicato nel testo della riforma.

Sono previsti l’individuazione e il riconoscimento del patrimonio culturale e professionale dei cittadini che dovrà essere documentato con una dorsale informativa unica da realizzare tramite l’interoperabilità delle banche dati centrali e territoriali.

Entro sei mesi dall’adozione della legge di Riforma del lavoro dello scorso 28 giugno 2012 il governo dovrà adottare, d’intesa con la Conferenza Unificata e nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e formative, delle università e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, sentite anche le parti sociali, “uno o più decreti legislativi per la definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali, con riferimento al sistema nazionale di certificazione delle competenze”.

In altri termini apprendimenti formali, non formali e informali dovranno essere individuati e validati. Si tratterà di un servizio offerto al cittadino che prevede competenze certificabili e crediti formativi riconoscibili.

Qualche definizione, riportata dal testo della riforma del lavoro può chiarire il quadro generale.

Per apprendimento formale si intende quello tradizionale basato sui servizi offerti da scuole, università e altri enti di formazione che rilascino titoli di studio, qualifiche, diplomi professionali (anche in apprendistato) o certificazioni riconosciute.

L’apprendimento non formale riguarda invece quello derivante da una scelta intenzionale della persona al di fuori dei predetti sistemi in ogni organismo che persegua scopi educativi o formativi, compresi il volontariato, il servizio civile nazionale, il privato sociale o le imprese.

L’apprendimento informale, infine, è quello che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero.

Si può facilmente immaginare un’ampia casistica che necessiterà di un approccio sistematico e di uno sforzo multilaterale di coordinamento tra enti pubblici, imprese, parti sociali, ministeri e organismi di formazione in vista di questa sistematizzazione delle competenze.

Standard di qualificazioni e competenze certificabili dovranno comunque essere raccolti in repertori codificati a livello nazionale e regionale, accessibili e trasparenti. Previsto un sistema pubblico di certificazione delle competenze che dovrà garantire omogeneità in tutto il Paese nel rispetto dei principi di trasparenza, oggettività e tracciabilità nonché di riservatezza e accessibilità.

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Ultimo aggiornamento:  20 Settembre 2012 - 14:23
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