Come scegliere la destinazione del TFR?

Come scegliere la destinazione del TFR: scopri tutte le possibili opzioni previste dalla Riforma Finanziaria del 2007.



FTA Online News, Milano, 09 Feb 2007 - 09:54

Con la nuova disciplina del Tfr, che anticipa di un anno la data di avvio della previdenza complementare, il legislatore ha voluto costruire due nuovi pilastri, aventi come obiettivo quello di fornire al tetto della previdenza obbligatoria, non più in grado ormai di sostenere il peso di un debito pubblico esorbitante e di una popolazione sempre più vecchia, un solido sostegno.

Stiamo parlando naturalmente della previdenza complementare (fondi pensione, forme pensionistiche individuali) e dell'assicurazione individuale (Fip, polizze vita e fondi comuni).

Entro il 30 giugno i lavoratori dipendenti dovranno scegliere se tenersi la loro vecchia liquidazione o destinare il loro Tfr futuro a un fondo pensione. Due le modalità di trasferimento: una esplicita e l'altra tacita.

 

Modalità esplicita

E’ esplicita la decisione presa direttamente dal lavoratore nei mesi utili per la scelta (fino al 30 giugno) attraverso la compilazione dei moduli scaricabili dal sito www.tfr.gov.it. Il lavoratore può decidere se assegnare l'intero importo del Tfr ad una forma di previdenza complementare da lui scelta oppure  continuerà a lasciare le proprie quote Tfr all'azienda. Le nuove norme riguardano solo il Tfr futuro, cioè quello maturando. Il Tfr già maturato resterà al datore di lavoro e verrà liquidato normalmente alla fine del rapporto lavorativo. Contrariamente alla decisione di mantenere il Tfr futuro presso il proprio datore di lavoro, che può essere revocata in ogni momento per aderire ad una forma pensionistica complementare prevista dalla legge, quella opposta non è invece possibile. Infine se il lavoratore è già iscritto ad una forma pensionistica complementare può dichiarare per iscritto al datore di lavoro di voler contribuire al fondo scelto con la stessa quota mantenendo in azienda quella residua oppure incrementare la quota Tfr da versare al fondo. Nel caso in cui, invece, i lavoratori siano già iscritti iscritti ad un Istituto di previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, potranno conferire alla forma pensionistica scelta il Tfr futuro in una misura non inferiore al 50% a meno che diversamente non sia stabilito dagli accordi collettivi,  mentre per i lavoratori iscritti successivamente a tale data la scelta riguarda l'intero TFR.

 

Modalità tacita

La seconda modalità di trasferimento è quella tacita: del silenzio-assenso. Come funziona? Nel caso in cui, entro il 30 giugno il lavoratore non abbia provveduto ad esprimersi sul proprio Tfr, il datore di lavoro trasferisce il Tfr futuro alla forma pensionistica collettiva stabilita dagli accordi o dai contratti collettivi a meno che non sia intervenuto un accordo diverso tra le parti. Se l'azienda ha aderito a più forme pensionistiche il Tfr verrà trasferito, a meno che non intercorra un accordo tra le parti, a quella con il numero più alto di lavoratori iscritti. Se, infine, non esistono accordi scritti tra le parti e neanche una forma pensionistica complementare collettiva, il Tfr futuro sarà trasferito ad un fondo istituito presso l'INPS che accoglierà i Tfr residuali.

 


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