Le società di gestione del risparmio o SGR

Scopri che cosa sono le SGR, quando sono nate, come operano, come sono strutturate e quale sia la normativa a riguardo. Cosa stabilisce l’articolo 34 del TUIF



FTA Online News, Milano, 08 Lug 2020 - 16:20

Cosa significa SGR

SGR è l'acronimo di Società di Gestione del Risparmio, società di diritto italiano autorizzate alle quali è riservata la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio.

 

A quando risale la nascita delle SGR

Istituite con il decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, le SGR sono società per azioni tenute a prestare una serie di garanzie al fine di poter svolgere l'attività a cui sono preposte. L'associazione di categoria delle SGR è Assogestioni, con sede a Milano.

Sul loro operato vigilano tre organi di controllo: Banca d'Italia, Consob e Ministero dell'economia e delle finanze.

 

Quali sono le attività delle SGR?

Le attività di cui si occupano le SGR sono sostanzialmente:

  • la gestione collettiva del risparmio, cioè l'investimento sui mercati e la gestione in forma aggregata (in monte) del risparmio raccolto attraverso fondi comuni di investimento e SICAV;
  • la gestione dei fondi pensione, cioè di fondi accantonati dai risparmiatori durante la vita lavorativa e destinati a costruire una rendita pensionistica complementare per integrare le coperture offerte dai sistemi di previdenza obbligatoria);
  • la gestione patrimoniale, ossia la gestione individuale del patrimonio dei singoli risparmiatori sulla base di un mandato specifico da essi conferito alla SGR.

Oltre a gestire i fondi comuni di investimento e i fondi pensione, la SGR può istituire tali fondi e realizzare le attività ad essi connesse o strumentali stabilite dalla Banca d'Italia.

 

Struttura e normativa delle SGR

In Italia non sono presenti solo società di diritto italiano, ma anche società di gestione di diritto estero, operanti sulla base del principio comunitario del mutuo riconoscimento e della regolamentazione del Paese d'origine.

Il capitale minimo di una Società di Gestione del Risparmio non può essere inferiore a 1.000.000 di euro. Inoltre, gli Amministratori e il Direttore Generale delle SGR devono comprovare di possedere i requisiti di Onorabilità e Professionalità stabiliti dalla legge.

L'autorizzazione alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi è rilasciata dalla Banca d'Italia, sentita la Consob.

Le SGR autorizzate alla prestazione di tali servizi sono iscritte all'apposito Albo tenuto dalla Banca d'Italia.

Con la nascita delle SGR, il TUIF (Testo unico in materia di intermediazione finanziaria) ha introdotto nell'ordinamento italiano il c.d. "gestore unico", nuova figura di intermediario abilitato ad operare in tutti i campi della gestione patrimoniale, quindi abilitato a gestire per conto di terzi sia in forma "collettiva" che in forma "individuale".

Secondo quanto dispone l'art. 33 del Testo Unico alle SGR è riservata, unitamente alle SICAV, la prestazione di servizi di gestione collettiva, comprendenti la promozione, istituzione ed organizzazione dei fondi comuni di investimento nonché la gestione del patrimonio degli organismi di investimento collettivo del risparmio; inoltre le SGR possono prestare il servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi, istituire e gestire fondi pensione e svolgere le attività connesse e strumentali stabilite dalla Banca d'Italia, sentita la Consob.

La normativa impone una netta separazione tra le due attività disponendo altresì che le SGR non possano svolgere alcun altro tipo di servizio finanziario o d'investimento, come ad esempio l'attività di negoziazione.

 

Cosa sancisce l’articolo 34 del TUIF

L'art. 34 del TUIF stabilisce che "la Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza l'esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio e del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento da parte delle società di gestione del risparmio quando ricorrono le seguenti condizioni:

  • sia adottata la forma di società per azioni;
  • la sede legale e la direzione generale della società siano situate nel territorio della Repubblica;
  • il capitale sociale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia (attualmente un milione di euro);
  • i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalità e onorabilità indicati dall'articolo 13 del TUIF;
  • i partecipanti al capitale abbiano i requisiti di onorabilità indicati dall'articolo 14 del TUIF;
  • la struttura del gruppo di cui è parte la società non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla società stessa e siano fornite almeno le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 15, comma 5 (partecipazioni qualificate al capitale della SGR) del TUIF;
  • venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attività iniziale nonché una relazione sulla struttura organizzativa;
  • la denominazione sociale contenga le parole "società di gestione del risparmio".

 

Partecipazioni al Capitale, assunzione di partecipazioni e revisione dei bilanci delle SGR

Per quanto riguarda la partecipazione al capitale delle SGR, il decreto del Ministero del Tesoro n. 469/1998, dispone che chiunque detenga azioni con diritto di voto in misura superiore al 5% (o una partecipazione "di controllo" ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, T.U. bancario) non può esercitare il diritto di voto per le azioni eccedenti (o per l'intera partecipazione di controllo) qualora sia stato sottoposto a determinate misure giudiziarie di prevenzione (persone pericolose per la sicurezza e la moralità) o condannato per reati in materia finanziaria o economica o per delitto non colposo.

Chiunque, inoltre, intenda acquisire (direttamente o indirettamente) azioni di una SGR che, tenuto conto di quelle già possedute, diano luogo ad una partecipazione al capitale con diritto di voto superiore al 5%, al superamento delle soglie del 10, 20, 33 e 50% o al controllo della SGR, è tenuto a darne preventiva comunicazione alla Banca d'Italia, che verifica il possesso dei requisiti di onorabilità.

Anche per l'assunzione di partecipazioni da parte delle SGR sono previsti alcuni limiti. Le partecipazioni possono riguardare infatti unicamente banche, società finanziarie, imprese di assicurazione e società strumentali; se la partecipazione è di controllo, l'acquisizione deve essere comunicata, con almeno 60 giorni di anticipo, alla Banca d'Italia, che può vietarla.

La revisione dei bilanci delle SGR inoltre deve essere affidata da una società di revisione iscritta in un apposito albo tenuto dalla Consob.

Alle SGR spetta infine il diritto di voto relativo agli strumenti finanziari in possesso dei fondi amministrati, salvo diversa disposizione di legge; il diritto va esercitato nell'interesse dei partecipanti. In caso di distinzione tra SGR promotrice e gestore, il diritto spetta a quest'ultimo, salvo patto contrario.

 


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