Partecipazioni Incrociate

Si parla di partecipazione incrociata o reciproca quando due società risultano ognuna socia dell’altra



FTA Online News, Milano, 15 Gen 2018 - 12:01

Nelle società per azioni (Spa) la partecipazione reciproca è regolata dall'articolo 121 del Testo Unico della Finanza (TUF).

Cosa dice la normativa

Il TUF stabilisce che se un soggetto detiene una partecipazione in misura superiore al 3% (limite elevato al 5% nel caso di una PMI), in una società con azioni quotate, questa o il soggetto che la controlla non possono acquisire una partecipazione superiore a tale limite in una società con azioni quotate, controllata dal primo.

In caso di partecipazioni reciproche eccedenti il limite indicato, la società che ha superato il limite successivamente non può esercitare il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti e deve alienarle entro dodici mesi dalla data in cui ha superato il limite. In caso di mancata alienazione entro il termine previsto la sospensione del diritto di voto si estende all'intera partecipazione. Se non è possibile accertare quale delle due società ha superato il limite successivamente, la sospensione del diritto di voto e l'obbligo di alienazione si applicano a entrambe, salvo loro diverso accordo.

Se un soggetto detiene una partecipazione in misura superiore alla soglia indicata in una società con azioni quotate, questa o il soggetto che la controlla non possono acquisire una partecipazione superiore a tale limite in una società con azioni quotate controllata dal primo. In caso di inosservanza, il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti il limite indicato è sospeso. Se non è possibile accertare quale dei due soggetti ha superato il limite successivamente, la sospensione del diritto di voto si applica a entrambi, salvo loro diverso accordo.

Qual è il pericolo correlato alla partecipazione reciproca?

La necessità di intervenire attraverso una normativa nasce dal pericolo di alterazione di consistenza patrimoniale delle società coinvolte ed al corretto funzionamento delle rispettive assemblee. Nel caso di reciproca sottoscrizione di un aumento di capitale, ci sarebbe un incremento del capitale nominale delle due società senza un corrispettivo aumento reale dello stesso.

La normativa come strumento anti-scalata

A inizio 2017 Generali ha acquistato il 3% del capitale di Intesa Sanpaolo. La mossa, arrivata dopo alcune indiscrezioni che davano Ca' de Sass interessata a rilevare il gruppo assicurativo triestino, ha avuto finalità difensive. Così come Capitalia nel 2006, quando acquistò una partecipazione nella stessa Intesa Sanpaolo, la normativa delle partecipazioni incrociate ha ostacolato una scalata ostile da parte del gruppo bancario.

Il caso Mediaset-Vivendi

Situazione diversa nel caso Vivendi-Mediaset. Il colosso francese dei media, già azionista di maggioranza di Telecom Italia, è arrivato a detenere quasi un terzo del capitale del Biscione attraverso acquisti sul mercato. L'Agcom ha congelato i diritti di voto sulle azioni eccedenti il 9,9% del capitale ed ha imposto a Vivendi di cedere la quota in eccesso entro aprile 2018. Per effetto della normativa sulle partecipazioni incrociate però Vivendi non potrà cedere le azioni Mediaset alla controllata Telecom Italia.


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