IRAP: cos'è e come si calcola

Approfondisci cosa si intende per IRAP, l'Imposta Regionale sulle Attività Produttive, come viene calcolata e chi la paga



FTA Online News, Milano, 21 Dic 2022 - 10:13

Con l’acronimo IRAP si indica l’Imposta Regionale sulle Attività Produttive, istituita con il decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e successivamente modificata.

L’IRAP si applica al valore della produzione netta delle imprese, ovvero il valore aggiunto prodotto da un’azienda attraverso l’utilizzo dei fattori produttivi al netto dei costi di produzione. 


Quali sono le aliquote IRAP

L’aliquota IRAP ordinaria è pari al 3,9% del valore della produzione netta. Ci sono poi altre aliquote specifiche per settore: il 4,2% per le concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione autostrade e trafori; il 4,65% per banche, altri enti e società finanziarie; il 5,90% per le imprese di assicurazione; l’8,5% per amministrazioni ed enti pubblici. Ogni regione o provincia autonoma ha però la facoltà di variare l’aliquota fino a un massimo di 0,92 punti percentuali (quindi fino a un massimo del 4,82% per l’ordinaria), anche differenziandola per settori o categorie di contribuenti. 

Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano hanno inoltre la facoltà di azzerare l’Irap. 

Il gettito IRAP concorre, in misura e forme stabilite, al finanziamento del servizio sanitario nazionale.

 

Qual è l'oggetto dell'imposta

L’IRAP colpisce ogni attività diretta alla produzione o allo scambio di beni e servizi e la prestazione di servizi in quanto autonomamente organizzata.

Il presupposto dell’imposta infatti, come chiarisce il legislatore, è “l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi”. L'attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta.

Infatti, le attività produttive oggetto di imposta non devono necessariamente essere commerciali, ma possono essere anche non destinate alla vendita, ovvero, di mera erogazione di servizi.

Quello che conta ai fini dell’imposta è infatti la potenzialità economica espressa da un apparato produttivo.

L’IRAP prescinde da ogni manifestazione di ricchezza in capo al soggetto ed è indipendente dalla capacità contributiva del soggetto che deve pagarla.

Con l’imposta si colpisce infatti il valore aggiunto, ossia, l'incremento di valore che si verifica nell'ambito della produzione e distribuzione di beni e servizi grazie all'intervento dei fattori produttivi: capitale e lavoro.

 

Chi sono i soggetti passivi IRAP

L’IRAP è un’imposta diretta e l’articolo 3 del citato decreto legislativo 446/1997 ne individua i soggetti passivi:

  • le persone fisiche che esercitano: attività commerciali con redditi d’impresa (articolo 55 del Tuir); arti e professioni con redditi di lavoro autonomo (art. 53, comma 1, Tuir); allevamento di animali a determinate condizioni (vedasi art. 56, comma 5, Tuir); attività di agriturismo con regime semplificato (articolo 5 della Legge 413/1991)
  • le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle equiparate (articolo 5 del Tuir), comprese le associazioni tra persone per l’esercizio di arti e professioni
  • le società e gli enti soggetti all’Ires, quindi società per azioni, società in accomandita per azioni, Srl, società cooperative e di mutua assicurazione; trust ed enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti in Italia con oggetto principale nell’esercizio di attività commerciali; le società ed enti di ogni tipo non residenti, ma esercenti nelle regioni per almeno tre mesi con stabile organizzazione
  • gli enti privati diversi da società e trust, residenti che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali
  • gli enti non commerciali, compresi i trust, società semplici e associazioni equiparate, non residenti, ma attivi nello Stato per almeno tre mesi e rilevanti agli effetti dell’Irap 
  • le Amministrazioni pubbliche.

Sono esclusi dal pagamento dell’Irap gli esercenti attività agricola ex art. 32 Tuir; cooperative e consorzi ex art. 10 DPR 29 settembre 1973, n. 601. Sono esonerati anche gli esercenti aderenti al regime forfettario o di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità. Esonerati anche i venditori a domicilio soggetti a ritenuta a titolo d’imposta.

I soggetti in liquidazione volontaria devono presentare la dichiarazione Irap. Nei casi di fallimento e liquidazione coatta amministrativa la dichiarazione è obbligatoria solo nei casi di esercizio provvisorio.

Dal 31 dicembre 2015 è stata prevista la possibilità di dedurre integralmente dal calcolo della base imponibile tutto il costo sostenuto per i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato. Si tratta però di una misura che coinvolge i soggetti passivi IRAP ad esclusione degli enti non commerciali, delle amministrazioni e degli enti pubblici relativamente alle attività istituzionali. La deduzione in seguito estesa, ma entro specifici limiti, anche ai costi sostenuti per l’assunzione di lavoratori stagionali, a condizione che questi ultimi siano impiegati per almeno centoventi giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni dalla data di cessazione del precedente contratto.


Qual è la base imponibile

L’art. 4 del D.Lgs. determina la base imponibile dell’imposta e stabilisce che si applica sul valore della produzione netta derivante dall'attività esercitata nel territorio della regione. Se l’attività è esercitata in più regioni, si considera il prodotto nei singoli territori regionali.

La nozione di valore della produzione netta varia a seconda della tipologia di attività esercitata e dunque dei vari soggetti esercenti. Perciò si differenziano, per esempio, le attività commerciali, per cui la determinazione della base imponibile si fonda su un criterio misto basato su criteri contabili con correttivi di natura fiscale, e l’esercizio di arti e professioni, per cui la determinazione si basa su elementi contabili (differenza tra ammontare compensi percepiti e costi sostenuti). Altre indicazioni sono previste per gli enti non commerciali, per le banche e gli enti e società finanziari, per le assicurazioni, per il settore agricolo.


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