L’Ipoteca

Attribuisce a un creditore il diritto di espropriare dei beni vincolati e posti a garanzia del suo credito



FTA Online News, Milano, 26 Feb 2010 - 15:47

L’ipoteca attribuisce a un creditore il diritto di espropriare dei beni vincolati e posti a garanzia del suo credito. L’ipoteca è dunque una garanzia che tutela i diritti di un creditore nei confronti di un debitore senza privare quest’ultimo del possesso di un bene. Dell’ipoteca nel nostro ordinamento si occupano gli articoli 2.808 e seguenti del Codice Civile che definiscono come oggetto di ipoteca i beni immobili che sono in commercio con le loro pertinenze, l'usufrutto dei beni stessi, il diritto di superficie, il diritto dell'enfiteuta e quello del concedente sul fondo enfiteutico. Sono ipotecabili le rendite dello Stato e navi, aeromobili e autoveicoli secondo le leggi che li riguardano. L’articolo 2.810 del Codice Civile evidenzia inoltre che sono considerati ipoteche i privilegi iscritti sugli autoveicoli a norma della legge speciale.

L’ipoteca può essere di tre tipi principali (articolo 2.808):

  • Ipoteca volontaria
  • Ipoteca giudiziale
  • Ipoteca legale

L’ipoteca volontaria si basa su in contratto tra il debitore (o un terzo datore di ipoteca) e il creditore. La concessione d’ipoteca deve farsi per atto pubblico o per scrittura privata, pena l’annullamento. Non si può concedere ipoteca tramite testamento.

Questo è il caso dell’ipoteca volontaria, ma esistono delle fattispecie che attribuiscono ad alcune persone una ipoteca legale (articolo 2817). In particolare l’alienante gode di ipoteca legale sugli immobili alienati. L’ipoteca legale compete anche a coeredi, soci e a coloro che condividono il pagamento di conguagli su immobili loro assegnati. Dell’ipoteca legale si può avvalere anche lo Stato rifacendosi sui beni dell’imputato o della persona civilmente responsabile in base alle relative disposizioni penali.

Altra cosa è l’ipoteca giudiziale disciplinata dagli articoli 2.818-2.820 del Codice Civile. In particolare l’articolo 2.818 impone che “Ogni sentenza che porta condanna al pagamento di una somma o all'adempimento di altra obbligazione ovvero al risarcimento dei danni da liquidarsi successivamente è titolo per iscrivere ipoteca sui beni del debitore”.

Quasi sempre i mutui sono ipotecari, ossia assistiti da un’ipoteca che attribuisce all’istituto di credito che ha erogato il mutuo il diritto di produrre l’espropriazione dell’immobile ipotecato e di venderlo forzatamente in caso di insolvenza del debitore.


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