Golden Share

L’istituto giuridico che conferisce ad un azionista la possibilità di apporre il veto su alcune operazioni societarie



FTA Online News, Milano, 10 Ott 2011 - 11:12

Cos’è

Con il termine Golden Share (tradotto “Azione d’oro”) ci si riferisce all’istituto giuridico che conferisce ad un azionista la possibilità di apporre il veto su alcune operazioni societarie di carattere strategico e su variazioni dello statuto societario.

Solitamente però quando si parla di Golden Share ci si riferisce al pacchetto azionario che resta in mano ad un governo in seguito ad una privatizzazione o alla vendita di quote del capitale di una società pubblica. Tale pacchetto azionario garantisce allo Stato determinati poteri di carattere speciale.

 

Perché la golden share

L’obiettivo principale delle Golden Share è quello di proteggere gli interessi della collettività nelle aziende strategiche, come quelle operanti nei settori della difesa e dell’energia.

Non viene stabilito un limite alla quota che deve essere detenuta dallo Stato che potrebbe risultare anche pari ad una sola azione. Tale quota simbolica chiarisce la natura principale dell’istituto che permette perciò allA Pubblica Amministrazione di intervenire anche quando il processo di privatizzazione venga interamente completato.

I poteri speciali che le azioni d’oro conferiscono ai loro possessori riguardano principalmente la possibilità di intervenire in materie di interesse collettivo come ad esempio nel caso del veto su particolari operazioni di interesse strategico come nel caso di Opa  da parte di società straniere.

 

La regolamentazione in Italia

I poteri speciali previsti dalla Golden Share sono stabiliti dall’art. 2 del d.l. n. 332/94.
L’art.2 stabilisce che tali poteri possono essere esercitati nel caso di società operanti nel settore della difesa, dei trasporti, delle telecomunicazioni, delle fonti di energia, e degli altri pubblici servizi.
Lo Stato si può opporre ad esempio ad un’acquisizione qualora sia a rischio un interesse collettivo.

Questo in particolare può avvenire per quelle acquisizioni che:
- non garantiscono la trasparenza delle operazioni e non permettono di conoscere con chiarezza la catena partecipativa
- pregiudicano la libera concorrenza e l’apertura dei mercati mettendo a rischio l’interesse della collettività
- determinano il coinvolgimento in attività illecite
- ledono la conservazione dei poteri speciali
- recano grave pregiudizio agli interessi pubblici che la golden share mira a tutelare.

In base all’articolo 2 la Golden Share garantisce inoltre la nomina di un amministratore senza diritto di voto.

Tali poteri possono essere esercitati esclusivamente ove ricorrano rilevanti e imprescindibili motivi di interesse generale, in particolare con riferimento all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica, alla sanità pubblica e alla difesa. Tra questi la legge cita:

  1. il pericolo di una carenza di approvvigionamento nazionale anche minimo di prodotti petroliferi ed energetici, l’erogazione di servizi pubblici essenziali e un livello minimo di servizi di telecomunicazione e di trasporto;
  2. il pericolo di una discontinuità nell’erogazione di servizi pubblici alla collettività;
  3. il pericolo per la sicurezza degli impianti e delle reti dei servizi pubblici essenziali;
  4. gravi pericoli per la difesa nazionale, la sicurezza militare, l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica; e le emergenze sanitarie.

 

La Golden Share e la comunità europea

La posizione della Corte di Giustizia delle Comunità europee verso l’esercizio delle Golden Share è critica, laddove l’istituto viola i precetti contenuti nel Trattato CE. In particolare in tutti i casi in cui le norme permettono allo Stato di godere di un potere di controllo sproporzionato rispetto alla sua partecipazione nel capitale societario. In questi casi la Golden share risulta contraria ai principi di libera circolazione dei capitali stabilita dal trattato di Schengen del 1985.


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