






Il Testo Unico Bancario riconosce il microcredito
di M. Intonti (professore aggregato di Economia degli Intermediari Finanziari nell’Università di Bari)
25 Ott - 11:01
Dopo l’introduzione di specifici obblighi di trasparenza cui sono tenuti i soggetti abilitati e le imprese di assicurazione che collocano prodotti e servizi di finanza etica ad opera del Testo Unico della Finanza (art. 117 ter del D. Lgs. n. 58/1998) e del Regolamento Intermediari Consob (Reg. n. 16190), anche il microcredito riceve la meritata attenzione del legislatore italiano.
Il D. Lgs. n. 141 del 13 agosto 2010 - in attuazione della delega contenuta nella Legge comunitaria del 2008 per il recepimento della direttiva 2008/48/CE - nel riformare il Testo Unico Bancario (TUB, D. Lgs. n. 385/93), ha introdotto, agli articoli 111 e 113, alcune disposizioni relative al microcredito, ai soggetti che ne beneficiano e agli organismi che lo erogano. I principali ambiti di intervento della legge, che è entrata in vigore il 19 settembre 2010, riguardano la definizione e le caratteristiche del microcredito, l’istituzione di un apposito albo per i soggetti finanziatori, contenente una sezione speciale riservata ai soggetti giuridici senza scopo di lucro, e l’istituzione di un Organismo di gestione e controllo dei soggetti iscritti all’albo.
Sulla base della definizione fornita dall’art. 111, il microcredito può assumere una duplice configurazione, ovvero quella del microcredito per le attività imprenditoriali o di lavoro autonomo e quella del microcredito sociale, erogato a beneficio delle sole “persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale”. Nel primo caso, il microcredito può dirsi tale se è concesso a persone fisiche, società di persone o società cooperative ed è finalizzato all’avvio o all’esercizio di un’attività di lavoro autonomo o di microimpresa. Il finanziamento concesso deve essere di ammontare massimo pari a 25.000,00 euro, non deve essere assistito da garanzie reali e deve essere affiancato da un’attività ausiliaria di assistenza e monitoraggio dei soggetti beneficiari. Nel caso del microcredito sociale, invece, i finanziamenti concessi alle persone fisiche precedentemente individuate possono essere erogati dal soggetto finanziatore solo in via non prevalente, sono di importo pari o inferiore a 10.000,00 euro e non prevedono la prestazione di una garanzia reale. E’ previsto inoltre che tali microcrediti siano affiancati da “servizi ausiliari di bilancio familiare”, abbiano come scopo l’inclusione sociale e finanziaria del beneficiario e prevedano condizioni più favorevoli di quelle prevalenti sul mercato.
L’articolo 113 del TUB istituisce inoltre un apposito elenco dei soggetti finanziatori, gestito da un Organismo associativo soggetto alla vigilanza della Banca d’Italia e deputato all’organizzazione dell’albo, alla determinazione dei contributi a carico degli iscritti e alla vigilanza sul rispetto della disciplina cui sono sottoposti i soggetti iscritti. Questi ultimi opereranno in virtù di un’apposita deroga all’art. 106 dello stesso TUB - che concede la possibilità di erogare finanziamenti solo agli intermediari finanziari autorizzati e iscritti all’albo tenuto dalla Banca d’Italia – e dovranno avere la forma di società per azioni nonchè un capitale versato pari o superiore a quello che sarà previsto dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia. Dovranno inoltre presentare un oggetto sociale limitato alle attività di microcredito e a quelle accessorie e strumentali e predisporre un apposito programma di attività. I soci di controllo o rilevanti dovranno possedere requisiti di onorabilità stabiliti dal Ministro, mentre gli esponenti aziendali dovranno possedere requisiti di professionalità, oltre che di onorabilità. Infine, l’articolo istituisce una sezione separata dell’elenco dei soggetti finanziatori, cui possono accedere i soggetti giuridici senza fine di lucro (le cui caratteristiche saranno meglio definite in sede di disposizioni attuative), purchè i finanziamenti siano erogati, nella duplice configurazione già menzionata, a condizioni più favorevoli di quelle prevalenti sul mercato, nel rispetto del programma di attività e dei requisiti dei soci di controllo o rilevanti e degli esponenti.
In attesa delle disposizioni attuative che dovranno essere emanate dal Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, è possibile fare alcune brevi considerazioni sui punti critici che la nuova normativa, assolutamente encomiabile, presenta.
Innanzi tutto sono riscontrabili alcune criticità riguardanti la scelta dei destinatari e dei soggetti erogatori: nel primo caso, tra i soggetti destinatari non sono esplicitamente menzionate le organizzazioni non profit, mentre nel secondo caso non vi è un chiaro riferimento ai finanziamenti mutualistici e solidali erogati dalle cooperative (ma queste ultime dovrebbero comunque essere comprese tra i soggetti erogatori iscritti nell’elenco speciale).
Un ulteriore elemento cruciale riguarda la definizione del capitale minimo per i soggetti finanziatori da parte del Ministero, misura che potrebbe, se non adeguatamente studiata, escludere dal mercato organismi particolarmente attivi, come le Mag.
Altre problematiche riguardano l’individuazione di un parametro per stabilire la “non prevalenza” delle forme di microcredito sociale, l’individuazione di strumenti idonei che agevolino la raccolta delle risorse finanziarie per i soggetti erogatori, la necessaria maggiore chiarezza in merito alle garanzie che potrebbero essere richieste a fronte della concessione di un microcredito. Infine, in virtù del ricordato principio della non prevalenza, appare poco valorizzato il microcredito sociale, laddove questo può invece costituire la base per l’accesso successivo al microcredito d’impresa.








