Obblighi informativi degli emittenti ETF


Considerato che un’informativa continua ed aggiornata costituisce un requisito fondamentale per la garanzia della formazione di un regolare mercato, Borsa Italiana richiede, a norma dell'articolo 2.6.2 comma 5 del Regolamento, che gli emittenti di ETF aventi strumenti quotati sul mercato ETFplus comunichino a Borsa Italiana:

  1. il valore del patrimonio netto (NAV) dell’ETF;
  2. il numero di quote o azioni in circolazione;
  3. il valore dell’indice di riferimento dell’ETF, qualora tale informazione non sia altrimenti a disposizione di Borsa Italiana;
  4. qualora l’ETF li preveda: il livello di protezione, il livello della garanzia, il valore del multiplo e il valore del cushion.
  5. il valore indicativo del patrimonio netto (iNAV) di ciascun ETF quotato.

Le modalità di adempimento e i canali utilizzati dagli emittenti di quote o azioni di ETF al fine di soddisfare gli obblighi informativi previsti dal Regolamento di Borsa Italiana è dettagliata nelle Istruzioni al Regolamento dove si specifica che:

  • gli emittenti soddisfano tramite il sistema telematico NIS gli obblighi informativi previsti all’articolo 2.6.2 commi 1, 3 e 17 (tra gli altri: calendario annuale degli eventi societari; informazioni in materia di funzionamento dello strumento finanziario, entità, data stacco e data pagamento dei proventi di gestione, rating) e, qualora l’ETF li preveda, livello di protezione, livello della garanzia e valore del multiplo: tutte queste informazioni sono poi rese pubbliche da Borsa Italiana tramite avviso.
  • gli emittenti comunicano a Borsa Italiana tramite un feed elettronico il NAV dell’ETF e il numero di quote o azioni in circolazione, che vengono resi poi pubblici sul sito di Borsa Italiana ai seguenti link: - n° quote/azioni ETF e NAV giornalieri.
  • gli emittenti pubblicano tramite information provider o sito internet, che assicurino la messa a disposizione del pubblico, le informazioni in materia di: valore dell’indice di riferimento dell’ETF; valore del cushion (per gli ETF che lo prevedono); diffusione in via continuativa del valore dell’iNAV dell’ETF.

Per verificare le modalità operative adottate da ciascun emittente per l'assolvimento degli obblighi informativi di cui al presente punto consulta i documenti per la quotazione dei singoli ETF nella sezione Prospetti.

Ultimo aggiornamento:  22 Febbraio 2012 - 10:41
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