Requisiti di quotazione
Gli articoli 2.2.20 e 2.2.22 del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana (di seguito il “Regolamento”) definiscono rispettivamente i requisiti dell’emittente di ETC/ETN (che rientrano nella definizione di strumenti finanziari derivati cartolarizzati – vedi articolo 2.2.19) e degli strumenti stessi, mentre nelle Istruzioni al Regolamento è presente il modello domanda per l’ammissione di strumenti finanziari derivati cartolarizzati alle negoziazioni nel mercato ETFplus all’interno del quale è indicata la documentazione da allegare.
Possono essere quotati sul mercato ETFplus gli strumenti finanziari derivati cartolarizzati emessi sulla base di un prospetto informativo redatto secondo i requisiti della Direttiva 2003/71/CE e approvato da Consob o, in caso di emissioni soggette ad ordinamento estero nell’ambito dell’Unione Europea, da equivalente autorità estera e passportato in Italia. Gli ETC/ETN devono essere liberamente negoziabili e regolabili nelle procedure di liquidazione della Monte Titoli S.p.A.
Requisiti emittente
Possono essere ammessi a quotazione gli strumenti finanziari derivati cartolarizzati emessi da società o enti nazionali o esteri che hanno per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di emissione di strumenti finanziari che abbia pubblicato e depositato, conformemente al diritto nazionale, i bilanci, anche consolidati, degli ultimi due esercizi (ovvero dell’ultimo esercizio se l’emittente è in attività da un periodo inferiore), di cui almeno l’ultimo corredato del giudizio della società di revisione redatto secondo le modalità di cui all'articolo 156 del Testo Unico della Finanza o della corrispondente disciplina di diritto estero applicabile. L’ammissione alla quotazione non può essere disposta se la società di revisione ha espresso un giudizio negativo ovvero si è dichiarata impossibilitata a esprimere un giudizio. In caso di emittente di recente costituzione, Borsa Italiana si riserva di accettare, in sostituzione del bilancio certificato, una situazione patrimoniale ed economica relativa un periodo inferiore all’anno purché assoggettata al giudizio della società di revisione. L’emittente deve inoltre avere conferito l’incarico di revisione contabile per il bilancio dell’esercizio in corso alla data di presentazione della domanda di ammissione.
Requisiti degli strumenti finanziari derivati cartolarizzati
Possono essere ammessi alla quotazione gli strumenti finanziari cartolarizzati purché siano rispettate le seguenti condizioni:
- le caratteristiche dello strumento devono essere chiare ed inequivocabili e consentono una correlazione tra il prezzo dello strumento finanziario e il prezzo o altra misura del valore sottostante;
- nel caso sia prevista la liquidazione monetaria, la modalità di fissazione del prezzo di liquidazione garantisca che tale prezzo rifletta correttamente il prezzo o altra misura del valore del sottostante.
- sia prevista l’effettuazione di rettifiche in occasione di eventi di natura straordinaria che riguardano le attività sottostanti. Le rettifiche devono essere informate a metodologie di generale accettazione e tendere a neutralizzare gli effetti distorsivi dell’evento. L’emittente dovrà impegnarsi a comunicare tali rettifiche a Borsa Italiana, ai fini della diffusione al mercato, con congruo anticipo rispetto alla data in cui le rettifiche diverranno efficaci.
- le attività acquistate con i proventi derivanti dalla sottoscrizione devono costituire patrimonio separato a tutti gli effetti da quello dell’emittente;
- le attività acquistate con i proventi derivanti dalla sottoscrizione, nonché i proventi generati dalle stesse attività, devono essere destinati in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati negli strumenti finanziari ed eventualmente alla copertura dei costi dell’operazione;
- sulle attività acquistate con i proventi derivanti dalla sottoscrizione non devono essere ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei relativi strumenti finanziari.
- sia prevista, almeno per alcune categorie di soggetti qualificati, la sottoscrizione o il rimborso, in via continuativa, attraverso la consegna degli strumenti finanziari o merci componenti il patrimonio o di un ammontare in denaro equivalente. A tal fine devono essere previste disposizioni adeguate di regolamento e consegna.
Sostegno alla liquidità
Specialist
Un requisito importante ai fini dell’ammissione alla quotazione degli ETC/ETN è l’impegno di almeno un operatore specialista di cui all’articolo 2.3.18 ad esporre in via continuativa prezzi in acquisto e vendita per una quantità minima e con uno spread massimo (definiti da Borsa Italiana durante il processo di ammissione sulla base delle disposizioni dell’articolo IA.8.2.7 comma 3 delle Istruzioni) e con l’obbligo di reintegro delle quotazioni in caso di applicazione. Borsa Italiana monitora il rispetto di questi impegni in via continuativa. La funzione di specialista può essere assolta da un operatore aderente al mercato ETFplus che sia in grado di inviare executable quotes (ordini contemporanei in bid e ask). Nel caso in cui la funzione di specialist sia assolta da un operatore non già specialist sul mercato ETFplus dovranno essere effettuati alcuni semplici test al fine di verificare la corretta implementazione di tale funzionalità. E’ prevista per gli operatori specialist l’esenzione totale dalle trading fee.
Liquidity provider
La liquidità degli ETC/ETN può essere inoltre supportata dalla presenza di alcuni operatori definiti “liquidity provider” che, pur non avendo nessun obbligo di quotazione, inseriscono in conto proprio ordini in denaro e lettera che contribuiscono ad aumentare l’ampiezza e lo spessore del book di negoziazione. Borsa Italiana riconosce a tali operatori su base mensile uno sconto totale/parziale dalle trading fee nel caso in cui l’operatore abbia raggiunto una determinata market share. La presenza dei liquidity provider è facoltativa e possono essere riconosciuti più liquidity provider per ciascun ETC/ETN.
Requisiti informativi
Ai sensi dell’articolo 2.6.2 comma 5 del Regolamento e dell’articolo IA.2.1.11 delle Istruzioni l’emittente di ETC/ETN deve comunicare a Borsa Italiana entro le ore 11.00 di ciascun giorno di borsa aperta:
a) il valore ufficiale dell’ETC/ETN;
b) il numero di ETC/ETN in circolazione.
Per trasmettere tali dati gli emittenti devono utilizzare uno specifico file elettronico le cui caratteristiche sono dettagliate nel documento sotto allegato e devono dotarsi di procedure per il relativo invio su base quotidiana.
Durante il processo di listing sarà cura di Borsa Italiana provvedere alla fornitura delle credenziali d’accesso al server per l’invio del file.
Per gli altri obblighi informativi si rimanda alla sezione presente nel menu di sinistra.
Attività propedeutiche alla quotazione
Gli emittenti che intendono procedere alla quotazione di ETC/ETN nel mercato ETFplus inviano a Borsa Italiana il file Excel allegato compilato con le informazioni richieste, tra le quali riveste particolare rilevanza il Local Market TIDM (trading code), codice alfanumerico di Max 6 digits. Gli emittenti possono proporre il codice che, dal loro punto di vista, meglio identifica l’ETC/ETN, successivamente Borsa Italiana provvederà a verificarne la disponibilità e, in caso di esito positivo, alla relativa conferma di assegnazione.
Oltre al file sopra indicato è necessario che l’emittente fornisca a Borsa Italiana la serie storica dell’indice di materie prime o della commodity sottostante - sia in Euro che nella valuta di denominazione - per un periodo minimo di 8 anni (o periodo inferiore per indici di recente costituzione).
Contatti
ETFs Listing Italy
Silvia Bosoni - silvia.bosoni@borsaitaliana.it
Demis Todeschini - demis.todeschini@borsaitaliana.it
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