Borsa Italiana presenta TechSTAR

COMUNICATO STAMPA

Borsa Italiana presenta TechSTAR

il nuovo settore per i titoli del Nuovo Mercato

sul quale verrà costruito un indice informativo

 

Borsa Italiana ha disegnato TechSTAR, un nuovo settore per i titoli del Nuovo Mercato sul quale verrà costruito un indice informativo definendo, in analogia con i principali indici growth presenti sulla scena internazionale, le condizioni qualitative e quantitative che le società dovranno soddisfare per farne parte e le modalità di verifica dei requisiti.

La composizione del settore sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri:

  1. Criteri di natura qualitativa, riconducibili a norme civilistiche e regolamentari, rappresentativi della situazione giuridica dell'emittente;
  2. Criteri di natura economico finanziaria che si ispirano al concetto di crescita sostenibile;
  3. Criteri particolari che tengano conto della specificità di alcune industrie rappresentate nel Nuovo Mercato come quella delle biotecnologie o delle "investment companies".

L'inserimento in TechSTAR avverrà su richiesta dell'emittente. Le società quotande potranno richiederlo all'atto della domanda di ammissione.

L'aggiornamento del settore e la verifica dei requisiti avverranno su base semestrale - mediante dati forniti dalle società, che effettueranno semestralmente domanda di permanenza nel settore - ad eccezione degli aspetti di natura giuridica, per i quali si prevede un monitoraggio continuo e, previa comunicazione al mercato, l'immediata esclusione della società dal settore.

 

In allegato i criteri del settore.

 

Milano, 13 febbraio 2004

 

Criteri Economico Finanziari

La costruzione del settore è basata sul criterio di crescita sostenibile.

Gli emittenti devono soddisfare almeno una delle condizioni elencate di seguito:

  • il margine operativo lordo consolidato sia positivo e con un incremento di almeno 1 milione di euro, calcolato con riferimento all'anno o ai due anni precedenti gli ultimi dati contabili approvati dai relativi consigli di amministrazione;
  • il rapporto tra il debito finanziario netto consolidato, in valore assoluto, e il margine operativo lordo consolidato, comunque positivo, sia inferiore o uguale a 6.

Le società che abbiano una posizione finanziaria netta consolidata positiva, possono essere incluse nell'indice qualora il margine operativo lordo sia positivo.

La Posizione Finanziaria Netta consolidata è calcolata come media delle ultime tre rilevazioni contabili (bilancio e relazione semestrale).

Note

Ai fini della verifica delle condizioni per posizione finanziaria netta consolidata, si intende la sommatoria delle voci dello stato patrimoniale dell'articolo 2424 del codice civile, identificate, nella sezione "passivo", con lettera D) (debiti) ai n. 1 (obbligazioni), n. 2 (obbligazioni convertibili), n. 3 ( debiti verso soci per finanziamenti), n.4 (debiti verso banche), n. 5 (debiti verso altri finanziatori), n. 8 (debiti rappresentati da titoli di credito), n. 9 (debiti verso imprese controllate), n. 10 (debiti verso imprese collegate) e n. 11 (debiti verso imprese controllanti), da cui deve essere dedotta la sommatoria degli importi delle voci identificate, nella sezione "attivo", con lettera C) (attivo circolante) al n. IV (disponibilità liquide) ed al n. III, voci n. 4 e 6 per la sola componente rappresentata dai titoli di stato e da obbligazioni quotate in mercati regolamentati.

Si sottolinea che le suddette voci di cui all'articolo 2424 del codice civile si intendono tratte dal bilancio consolidato

Per le voci del "passivo" di stato patrimoniale di cui ai nn. 8, 9, 10 e 11 sono da includersi nel calcolo della posizione finanziaria netta consolidata esclusivamente le componenti di natura finanziaria.

Inoltre, bisogna considerare nel calcolo della posizione finanziaria netta consolidata il leasing finanziario e la cessione dei crediti e ogni altra operazione assimilabile.

Il margine operativo lordo consolidato si ottiene sommando - alla differenza tra il valore della produzione (lettera A dell'articolo 2425 C.C.) e il costo della produzione (lettera B dell'articolo 2425 C.C.) - gli ammortamenti e svalutazioni (n. 10 a)b)c) della lettera B) dell'articolo 2425 C.C.)

Si sottolinea che le suddette voci di cui all'articolo 2425 del codice civile si intendono tratte dal bilancio consolidato.

Criteri di natura qualitativa

Gli emittenti devono:

  1. avere l'ultimo bilancio annuale, anche consolidato, corredato di un giudizio positivo della società di revisione redatto secondo le modalità di cui all'articolo 156 del TUF. L'inclusione nel paniere non può essere disposta qualora la società di revisione abbia espresso un giudizio negativo ovvero si sia dichiarata impossibilitata a esprimere un giudizio. Inoltre, qualora siano trascorsi più di 9 mesi dalla data di chiusura dell'esercizio annuale, l'inclusione nel paniere può essere disposta qualora la relazione semestrale, anche consolidata, sia accompagnata da una attestazione della società di revisione di non essere venuta a conoscenza di variazioni e integrazioni significative che dovrebbero essere apportate ai prospetti contabili per renderli conformi ai criteri di redazione previsti dall'articolo 81 del Regolamento Consob 11971/1999;
  2. non aver presentato istanza o essere stati ammessi a procedure concorsuali né avere società controllate rilevanti che abbiano presentato istanza o siano state ammesse a procedure concorsuali. Sono considerate rilevanti le società controllate per le quali almeno uno dei seguenti parametri risultano uguali o superiori al 25%:

  • totale fatturato della società controllata su totale fatturato dell'emittente (tratto dal bilancio consolidato);
  • totale attivo della società controllata su totale attivo dell'emittente (tratto dal bilancio consolidato e corrispondente alla somma di Patrimonio Netto, Posizione Finanziaria Netta e Fondo TFR);
  • margine operativo lordo della società controllata su margine operativo lordo dell'emittente (tratto dal bilancio consolidato);

  1. non avere le proprie azioni sospese dalle negoziazioni a tempo indeterminato;
  2. non incorrere in una delle situazioni previste dagli articoli 2446 e/o 2447 del codice civile;
  3. non essere incorsi negli ultimi 18 mesi, in violazioni di obblighi informativi formalmente accertati;
  4. non avere nell'ultimo bilancio annuale consolidato e, ove disponibile, nella successiva relazione semestrale consolidata un ammontare di posizione finanziaria netta positiva superiore al 75% della capitalizzazione di mercato delle azioni ordinarie componenti il capitale sociale quotato, calcolata come media dei 6 mesi precedenti la data di chiusura del bilancio/semestrale.

 

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