L'OPA solidale è considerata una fattispecie di OPA obbligatoria. Il Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 58/1998, art. 106) stabilisce che chiunque venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del 30% del capitale di una società quotata in Borsa, deve obbligatoriamente promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni ordinarie (entro 30 giorni); il prezzo di offerta non può essere inferiore alla media aritmetica tra il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 12 mesi e quello più elevato pattuito nello stesso periodo dall'offerente per acquisti di azioni ordinarie. L'obbligo sussiste anche nel caso in cui la partecipazione è detenuta da un gruppo di soggetti ciascuno dei quali, singolarmente, può detenere una partecipazione inferiore alle soglie limite, ma che insieme superano tale soglia. I soggetti che agiscono congiuntamente possono essere i membri di un patto parasociale (sindacato di voto o sindacato di blocco), un soggetto e le società da esso controllate, un insieme di società controllate dallo stesso soggetto o entità, una società ed i suoi amministratori o direttori generali. L’obbligo di lanciare l’OPA grava solidalmente su ciascuno. Tuttavia l'OPA obbligatoria non deve essere lanciata se la partecipazione è detenuta a seguito di una precedente OPA totalitaria. |